Home / News / Il divieto di fumo nei luoghi chiusi

Il divieto di fumo nei luoghi chiusi

Posted on

Dal 10 gennaio 2005 è vietato fumare in tutti i locali chiusi, pubblici e privati, purché si tratti di luoghi “aperti ad utenti o al pubblico”. Tra questi sono compresi: bar, ristoranti, pizzerie, pub, discoteche, sale giochi, sale bingo, alberghi, agriturismo, palestre, come pure studi professionali (avvocati, commercialisti, architetti), parrucchieri, estetisti, assicurazioni, banche, agenzie immobiliari, imprese industriali e artigianali, circoli privati, supermercati, centri commerciali, spacci ecc… In precedenza, i divieti si limitavano alla pubblica amministrazione, come ministeri, questure e uffici finanziari, locali privati dove si svolgono funzioni pubbliche, ad es. banche per pagamento tributi, cinema, scuole, ospedali, stazioni, aeroporti, mezzi di trasporto.

Non sono ammesse deroghe per liberalizzare il fumo nemmeno nei circoli privati, sia pure con deliberazione dell’assemblea all’unanimità: infatti, gli eventuali dipendenti del circolo potrebbero sempre far valere la tutela prevista per i luoghi di lavoro (v. infra). Il divieto vale anche per i circoli storicamente dedicati al consumo di tabacco (pipa ecc.). Anche se si prende in affitto una sala (aperta al pubblico) per organizzare una festa privata non è permesso derogare ai divieti nei luoghi chiusi, neanche se gli ospiti si accordano per tollerare sigari e sigarette (diverso appare il discorso se la festa si svolge in un’abitazione privata). In definitiva, non si fuma nei locali chiusi di proprietà privata, se in tali locali può entrare un numero indefinito di persone, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti (direttiva della PCM 14.12.95), ovvero senza un adeguato filtro per selezionare chi può entrare e chi no.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Top